Agrigento, Comuni, Cronaca

Nuova condanna per la Soprintendenza di Agrigento. Il TAR riapre il terzo stabilimento balneare a Bovo Marina chiuso per effetto di un esposto dell’Associazione “Mare Amico”

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Come si ricorderà a seguito di un esposto a firma del dott. Claudio Lombardo, rappresentante dell’Associazione “Mare Amico”, venivano effettuati dei sopralluoghi in località “Bovo Marina” del territorio del Comune di Montallegro, e la Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento emetteva dei provvedimenti repressivi nei confronti degli stabilimenti balneari ivi esistenti, con ordine di rimessione in pristino entro novanta giorni, sulla base di asserite irregolarità riscontrate  nei provvedimenti autorizzativi. Già in prima battuta il TAR Sicilia, pronunziando su ricorso di due titolari di altrettanti stabilimenti, aveva sospeso l’esecuzione dei provvedimenti repressivi, condannando anche la Soprintendenza al pagamento delle spese giudiziali. Da ultimo, il TAR Sicilia ha esaminato il ricorso proposto dal Sig. E.S., di 41 anni, di Montallegro, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Calogero Marino, il quale aveva subito la contestazione di presunte difformità rispetto al progetto inizialmente presentato, oltre alla asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica. Il Tar inizialmente aveva ordinato alla Soprintendenza l’esibizione di tutti gli atti consequenziali alla presentazione dell’esposto da parte del dott. Lombardo, che avevano portato all’adozione del provvedimento repressivo; e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, difensore istituzionale della Soprintendenza, aveva ottemperato all’ordine istruttorio impartito. Dalla produzione documentale acquisita risultava che la ditta in precedenza titolare della concessione demaniale marittima aveva presentato una richiesta di variante, ritualmente trasmessa dalla Capitaneria di porto di  Porto Empedocle anche alla Soprintendenza, con l’avvertenza che il parere di competenza avrebbe dovuto essere reso entro sessanta gironi, decorsi i quali , per legge, “si intenderà favorevolmente reso”; e che l’autorizzazione paesaggistica relativa allo stabilimento , essendo agganciata, sulla base delle circolari dell’Assessorato  Regionale dei beni Culturali , alla durata della concessione demaniale marittima, risultava prorogata d’ufficio fino al 31 dicembre 2020. Gli avvocati Rubino,Airò e Marino, alla luce della produzione documentale acquisita agli atti del giudizio, hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, lamentando svariate forme di eccesso di potere, per avere l’Amministrazione resistente ignorato la formazione del “silenzio assenso” in ordine  alle richiesta di variante e di autorizzazione paesaggistica ritualmente presentate alla Soprintendenza. Il TAR Sicilia,Palermo Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, relatore la Dr.ssa Aurora Lento, confermando il precedente orientamento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino, Airò e Marino  ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza di rimessione in pristino adottata dalla Soprintendente  di Agrigento dr.ssa Gabriella Costantino ed ha condannato la Soprintendenza anche al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare. Pertanto , per effetto dell’ordinanza resa dal TAR, lo stabilimento balneare resterà aperto mentre la Soprintendenza pagherà le spese giudiziali.

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