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Potrà essere arruolato nella Polizia di Stato. Il TAR Lazio smentisce il Ministero dell’Interno

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Il Sig. D.E., di 23 anni, aveva partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di stato ; dopo avere superato la prova d’esame scritta e la prova di efficienza fisica il giovane aspirante allievo veniva giudicato inidoneo e quindi escluso dal concorso per asserita inidoneità psico-fisica, per presunta “alterazione della composizione corporea”. Il giovane proponeva allora un ricorso giurisdizionale contro il Ministero dell’Interno davanti al Tar Lazio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di inidoneità psico-fisica al reclutamento. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto, producendo certificazione sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica attestante che la massa grassa del ricorrente è pienamente conforme ai limiti normativamente prescritti. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dal ricorrente. Il Tar del lazio, alla luce della produzione documentale fornita dagli avvocati Rubino e Piazza, ha disposto una verificazione in contraddittorio circa l’asserita alterazione della massa corporea del ricorrente presso il Policlinico Militare Celio di Roma; espletata la verificazione, in contraddittorio tra le parti, il ricorrente veniva giudicato “idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale”, essendo le misure rilevate compatibili con i parametri della normativa vigente. Conseguentemente  il Tar del lazio, ritenendo il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Piazza fondato, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale; il giovane ventitreenne dovrà pertanto essere convocato dalla competente commissione per l’espletamento delle successive fasi concorsuali.

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