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Il Tar dà torto all’Assessorato Regionale dell’Istruzione

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Con avviso pubblico n.4/2017 l’Amministrazione regionale indiceva una procedura selettiva per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica superiore in Sicilia. Alla selezione avrebbero potuto partecipare gli organismi denominati ITS aventi natura di fondazioni costituende composte da un’istituzione scolastica e da altri soggetti tra cui anche un organismo di formazione professionale.E con riferimento ai requisiti di tali ultimi soggetti l’avviso richiedeva che gli stessi “di norma” fossero ubicati nella provincia sede della fondazione ; non potendosi in nessun caso fare discendere da una tale formulazione letterale una connessa prescrizione sanzionatoria consistente nell’esclusione dalla procedura selettiva per l’ipotesi di ubicazione dell’ente in provincia diversa rispetto a quella della fondazione. L’Istituto Scolastico “Filippo Re Capriata” con sede in Licata e la Green Life società cooperativa sociale con sede in Agrigento avevano partecipato alla selezione ; l’ente Green Life nelle more era stato accreditato ed aveva la propria sede direzionale sita in Palermo, Via Giuseppe Terragni. L’Amministrazione Regionale ha ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione assumendo che l’ente in questione fosse sprovvisto del requisito di ammissione inerente la sede avendo la sede operativa in Palermo Via Terragni e non risultando nessuna sede di erogazione con ubicazione nella provincia di Agrigento sede della costituenda Fondazione. L’ente ha allora proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, contro l’Assessorato Regionale dell’Istruzione, per l’annullamento,previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla selezione. In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo del l’eccesso di potere,atteso che l’avviso non onerava i soggetti partecipanti ad avere necessariamente una sede di erogazione nell’ambito provinciale della sede della fondazione. Il TAR Sicilia,Palermo,Sezione Prima, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta di sospensiva, disponendo l’ammissione con riserva della costituenda fondazione alla selezione.Pertanto,per effetto della sospensiva emessa dal TAR, la costituenda fondazione partecipera’ con riserva alla selezione in questione

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