Cianciana, Comuni, Cronaca

Il TAR sblocca un’importante opera pubblica a Cianciana

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Con bando di gara ritualmente pubblicato il Comune di Cianciana indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria presso l’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia , Primaria e secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” , sede di Cianciana, per un importo complessivo di 611.793 euro. A seguito dell’espletamento della gara veniva individuata quale aggiudicataria l’Impresa L.C. Costruzioni ; ma l’Impresa Itaca scarl , con sede in Casteltermini, via Onorevole Bonfiglio n.84, in persona del suo legale rappresentante Signora Antonella Gucciardo, proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, sostenendo che quattro concorrenti avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara per carenze documentali e che, a seguito dell’esclusione delle suddette imprese, la nuova soglia di anomalia avrebbe dovuto condurre all’aggiudicazione in favore dell’impresa ricorrente. Si è costituito in giudizio il Comune di Cianciana, in persona del sindaco Santo Alfano, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensiva dell’aggiudicazione; si è costituita in giudizio anche l’impresa aggiudicataria, rappresentata e difesa dall’avvocato Emilio Amoroso,  che a sua volta ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale dalla gara per avere indicato gli oneri di sicurezza in maniera approssimativa. L’Avvocato Rubino, difensore del Comune di Cianciana,  in particolare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in applicazione del principio di invariabilità della media, secondo cui le esclusioni invocate dalla ricorrente non potrebbero mai condurre ad una rideterminazione della soglia di anomalia, e, quindi, non potrebbe mai porsi in discussione l’aggiudicazione in favore della L.C. costruzioni; le stesse difese sono state rappresentate dalla controinteressata. Già in sede cautelare il Tar Sicilia aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente; e tale ordinanza cautelare era stata confermata in secondo  grado  dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, che aveva respinto l’appello cautelare proposto dalla Itaca srl. Da ultimo, decidendo il merito della controversia, il TAR Sicilia, Palermo , Sezione Terza, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Amoroso, ha respinto  il ricorso principale ritenendolo infondato, condannando anche la ricorrente principale al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, l’opera pubblica verrà realizzata dall’Impresa L.C. Costruzioni , mentre l’Impresa ricorrente Itaca scarl pagherà le spese giudiziali.

 

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